PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo il secondo comma dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, è inserito il seguente:

          «La registrazione nell'anagrafe della popolazione residente è subordinata alla disponibilità di un alloggio rispondente ai requisiti igienico-sanitari previsti per il rilascio del certificato di abitabilità in ordine agli immobili destinati ad uso abitativo, ai requisiti fissati dai regolamenti locali di igiene, nonché agli ulteriori requisiti igienico-sanitari definiti con apposita direttiva emanata dal Ministro della salute».

Art. 2.

      1. Al primo comma dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per ottenere l'iscrizione nell'anagrafe del comune di dimora abituale gli stranieri extracomunitari sono tenuti a esibire il permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno e la documentazione che attesta la disponibilità di un reddito superiore alle soglie previste dalla legislazione vigente per l'esenzione dalle imposte sul reddito».

Art. 3.

      1. La cancellazione dei cittadini stranieri dall'anagrafe della popolazione residente in caso di mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale nel comune, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 11, comma 1, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e successive modificazioni, è effettuata

 

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decorsi tre mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno o delle carte di soggiorno.

Art. 4.

      1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo adotta le disposizioni regolamentari necessarie ad adeguare le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e successive modificazioni, a quanto previsto dalla presente legge.